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L’Assemblea di ASSOCAMP – Confcommercio è convocata dal Presidente, o da chi ne
fa le veci, almeno una volta l’anno.
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L’Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno
ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli
argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dalla
Giunta, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell’Assemblea
stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla
convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento
dell’Assemblea entro i successivi 30 giorni.
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L'Assemblea in seduta straordinaria può essere convocata quando il Presidente o la
Giunta lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno 3 Associazioni provinciali e/o
regionali aderenti, che presentino uno schema di ordine del giorno.
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La convocazione all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a
mezzo raccomandata, telefax o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi
almeno 10 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può
essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione. In caso di inerzia da parte
del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti.
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L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora
della riunione, nonché l’ordine del giorno; deve inoltre contenere l’indicazione della
data, dell’ora e del luogo della seconda convocazione.
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L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in
persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei
voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si
computano gli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la
nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
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Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e,
successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la
maggiore anzianità di adesione a ASSOCAMP – Confcommercio.
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L’Assemblea è presieduta dal suo Presidente, in sua assenza da uno dei Vice
Presidenti in ordine di anzianità, in mancanza nomina nel proprio seno il presidente, tre
scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il
Presidente di ASSOCAMP – Confcommercio ha facoltà di farsi assistere da un notaio,
che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è
obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da “Confcommercio-Imprese per
l’Italia” e di scioglimento di ASSOCAMP – Confcommercio.
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Fatto salvo quanto previsto all’art. 10, comma 6, per le votazioni si segue il metodo
stabilito dal presidente dell’Assemblea, a meno che l’Assemblea stessa decida a
maggioranza un metodo di votazione diverso.
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Fatto salvo quanto oltre previsto, l’Assemblea straordinaria è valida, in prima
convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di
componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda
convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza dei votanti.
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Il recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” è deliberato dall’Assemblea con la
presenza del 30% dei suoi componenti e con una maggioranza che rappresenti il 30%
dei voti presenti. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso
da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è contestualmente comunicata e trasmessa in
copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale
deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi,
decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
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Per lo scioglimento di ASSOCAMP – Confcommercio è necessario il voto favorevole di
un numero di componenti dell’Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.