Statuto

STATUTO ASSOCAMP APPROVATO DA ASSEMBLEA 25 GIUGNO 2019

Art. 1  Denominazione ed Identità

  1. L’ASSOCAMP - Confcommercio, Associazione Nazionale Operatori Veicoli Ricreazionali e Articoli per il Campeggio, di seguito denominata “ASSOCAMP”, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

  2. ASSOCAMP – Confcommercio aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.

  3. ASSOCAMP – Confcommercio si impegna altresì ad accettare:

    • le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale;
    • le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
    • il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.

  4. ASSOCAMP – Confcommercio si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

  5. ASSOCAMP – Confcommercio prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a “ConfcommercioImprese per l’Italia” e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.

  6. ASSOCAMP – Confcommercio si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, dell’uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

Art. 2  Ambiti di Rappresentanza

  1. ASSOCAMP – Confcommercio è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle imprese, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 13 dello Statuto confederale

  2. ASSOCAMP – Confcommercio è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 3  Sede e durata

  1. ASSOCAMP – Confcommercio ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

  2. ASSOCAMP - Confcommercio, con decisione della Giunta, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali, filiali, succursali, agenzie, e unità locali direzionali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Art. 4  Principi e Valori Ispiratori

ASSOCAMP – Confcommercio informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

  1. la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
  2. il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
  3. la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
  4. l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
  5. la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che ASSOCAMP - Confcommercio propugna nel Paese;
  6. lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
  7. la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
  8. la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di ASSOCAMP – Confcommercio e nei confronti degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
  9. l'eguaglianza fra le componenti associative e fra gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
  10. l’europeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 5  Scopi e Funzioni

ASSOCAMP – Confcommercio:

  1. promuove i principi ed i valori che ne ispirano l’azione;
  2. tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici degli operatori rappresentati, di cui all’art. 2, comma 1, del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale, rappresentando la Confederazione per quanto di propria competenza. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, ASSOCAMP – Confcommercio è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
  3. valorizza gli interessi degli operatori rappresentati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
  4. organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
  5. provvede alla definizione dei criteri di qualità dell’attività svolta dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;
  6. promuove, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
  7. si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
  8. favorisce, d’intesa con le gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
  9. partecipa alla contrattazione collettiva categoriale negoziata e firmata congiuntamente a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e stipula contratti ed accordi sindacali nazionali integrativi, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite con la Confederazione;
  10. ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
  11. designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
  12. si organizza, di norma, in maniera decentrata sul territorio, a livello regionale e provinciale, nell’ambito delle competenti Organizzazioni di carattere generale confederali, in accordo con “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e con i diversi livelli regionali e provinciali dei sistemi confederali interessati;
  13. esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Art. 6  Adesione ed Inquadramento degli Associati

  1. Sono soci effettivi di ASSOCAMP – Confcommercio:

    1. gli operatori del settore Camper, Caravan e Campeggio iscritti alle Organizzazioni territoriali aderenti alla Confcommercio;
    2. le Associazioni provinciali e/o regionali di ASSOCAMP - Confcommercio costituite o comunque operanti nell'ambito delle Organizzazioni aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e rappresentative degli operatori di cui all’art. 2, comma 1, del presente Statuto;
    3. le concessionarie appartenenti al settore di cui alla lettera a);
    4. i noleggiatori con più di quindici mezzi a disposizione (associati) dei veicoli di cui alla lettera a);
    5. i noleggiatori con meno di quindici mezzi a disposizione (affiliati) dei veicoli di cui alla lettera a);
    6. rimessaggi e officine che operano nel settore di cui alla lettera a)

  2. Ai soci individuati al punto b) del comma 1 del presente articolo non spetta il diritto di voto.

  3. La Giunta può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente o onorario, di Associazioni Provinciali o Regionali autonome, nonché di Organizzazioni, Enti ed Istituzioni che si prefiggono fini similari e comunque in armonia con quelli di ASSOCAMP – Confcommercio. Sulle domande di adesione a ASSOCAMP – Confcommercio delibera il Consiglio di Presidenza, contro le cui decisioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda.

  4. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a ASSOCAMP – Confcommercio o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, alla clausola compromissoria e alle decisioni del Collegio arbitrale di ASSOCAMP – Confcommercio nonché allo Statuto, al Codice Etico e ai deliberati degli Organi confederali.

  5. I soci, effettivi o aderenti, che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso ASSOCAMP – Confcommercio,non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. E’ fatto divieto ai soci di cui al primo comma di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite da ASSOCAMP – Confcommercio.

  6. Ciascun operatore che entra a far parte di ASSOCAMP – Confcommercio, attraverso l’adesione ad una delle proprie componenti associative, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

  7. Come per gli altri livelli del sistema confederale, ASSOCAMP – Confcommercio si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi degli operatori rappresentati.

  8. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione a ASSOCAMP – Confcommercio o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta l’inquadramento dell’associato al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci di ASSOCAMP – Confcommercio costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

  9. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli operatori rappresentati, ASSOCAMP – Confcommercio e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d’intesa tra ASSOCAMP – Confcommercio e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

Art. 7  Adesione: modalità e condizioni

  1. Per acquisire la qualifica di socio effettivo gli aventi diritto devono presentare domanda di ammissione. Sulla domanda delibera il Consiglio di Presidenza entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

  2. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 30 giorni.

  3. Contro la delibera del Consiglio di Presidenza è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

  4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno.

  5. Le modalità di adesione e di versamento della quota saranno oggetto di apposito regolamento la cui competenza è rinviata all’Assemblea.

  6. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno in corso.

  7. I soci sono tenuti a corrispondere a ASSOCAMP – Confcommercio i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di ASSOCAMP – Confcommercio e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi competenti.

  8. La posizione di iscritto ai diversi livelli del sistema associativo di ASSOCAMP – Confcommercio ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

  9. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.

  10. Il Presidente di ASSOCAMP – Confcommercio, sentita la Giunta può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

Art. 8  Decadenza e recesso

  1. La qualità di socio di ASSOCAMP – Confcommercio si perde:

    1. per lo scioglimento di ASSOCAMP – Confcommercio;
    2. per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 7, comma 6;
    3. per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi di ASSOCAMP – Confcommercio o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l’onorabilità degli Organi associativi di ASSOCAMP – Confcommercio, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l’attività di ASSOCAMP – Confcommercio con l’intento più o meno palese di denigrare l’organizzazione stessa;
    4. per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
    5. per mancato pagamento dei contributi associativi nei termini previsti;
    6. per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta. Nei casi sub c), d) ed e) di cui sopra delibera la Giunta.

  2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c), d) ed e) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione della Giunta deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

  3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire alla Giunta le proprie osservazioni scritte. La delibera della Giunta è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.

  4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera della Giunta di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell’art. 25 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.

  5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9  Sanzioni

  1. Le sanzioni applicabili dalla Giunta, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di ASSOCAMP – Confcommercio e dalla Confederazione, sono:

    1. la deplorazione scritta;
    2. la sospensione;
    3. la decadenza.

  2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 comporta l’automatica sospensione dell’esercizio dei diritti sociali.

Art. 10  Composizione Organi Associativi

  1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di ASSOCAMP – Confcommercio, con l’esclusione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, sono:

    1. operatori che fanno parte del sistema associativo di ASSOCAMP – Confcommercio, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso ASSOCAMP – Confcommercio;
    2. rappresentanti delle diverse componenti associative che siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, che non si trovino in posizione debitoria verso ASSOCAMP – Confcommercio. I suddetti rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale.
    Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

  2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di ASSOCAMP - Confcommercio e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La certificazione comprovante l’eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

  3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di ASSOCAMP – Confcommercio comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di ASSOCAMP – Confcommercio è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

  4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

  5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

  6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di ASSOCAMP – Confcommercio sono eletti a scrutinio segreto o per voto palese a scelta dell’Assemblea e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 11  Incompatibilità

  1. Presso ASSOCAMP – Confcommercio la carica di Presidente, Vice Presidente, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

  2. L’incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Segretario Generale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all’interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di ASSOCAMP – Confcommercio.

  3. L’accettazione della candidatura o, comunque, l’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

  4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a ASSOCAMP – Confcommercio.

Art. 12  Durata

Presso ASSOCAMP – Confcommercio tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di cinque anni, ed esse cessano pertanto con l’approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo a quello di nomina.

Art. 13  Rieleggibilità del Presidente

Presso ASSOCAMP – Confcommercio il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 14  Organi

  1. Gli Organi di ASSOCAMP – Confcommercio sono:

    • l'Assemblea;
    • la Giunta;
    • il Consiglio di Presidenza;
    • il Presidente;
    • il Collegio dei Revisori dei Conti
    • il Collegio dei Probiviri

  2. L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall’Organo di cui si fa parte determina l’automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 15  Assemblea: composizione

L'Assemblea di ASSOCAMP – Confcommercio è composta da tutti i soci come individuati all’art. 6 del presente statuto in regola con i pagamenti delle quote sociali al momento dell’Assemblea. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega di altro socio.

Art. 16  Assemblea: competenze

  1. L’Assemblea di ASSOCAMP – Confcommercio è ordinaria o straordinaria.

  2. L’Assemblea in seduta ordinaria:

    1. stabilisce le linee di politica sindacale e generale di ASSOCAMP – Confcommercio;
    2. approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
    3. approva, il bilancio preventivo dell’anno successivo e la delibera della Giunta che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
    4. elegge, a scrutinio segreto o per voto palese a scelta dell’assemblea:
      • il Presidente tra coloro cha abbiano ricoperto, almeno per la durata di un anno, un mandato all’interno della Giunta di ASSOCAMP- Confcommercio;
      • la Giunta, nella composizione e con le modalità previste all’art. 18;
      • il Collegio dei Revisori dei Conti;
      • il Collegio dei Probiviri.
    5. delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

  3. L’Assemblea in seduta straordinaria:

    1. delibera sulle modifiche statutarie, ai sensi dell’articolo 17, comma 10;
    2. delibera sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ai sensi dell’articolo 17, comma 11;
    3. delibera sullo scioglimento di ASSOCAMP – Confcommercio, ai sensi degli artt. 17, comma 12, e 29 del presente Statuto;
    4. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 17  Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

  1. L’Assemblea di ASSOCAMP – Confcommercio è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta l’anno.

  2. L’Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dalla Giunta, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell’Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell’Assemblea entro i successivi 30 giorni.

  3. L'Assemblea in seduta straordinaria può essere convocata quando il Presidente o la Giunta lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno 3 Associazioni provinciali e/o regionali aderenti, che presentino uno schema di ordine del giorno.

  4. La convocazione all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata, telefax o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

  5. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno; deve inoltre contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della seconda convocazione.

  6. L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

  7. Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione a ASSOCAMP – Confcommercio.

  8. L’Assemblea è presieduta dal suo Presidente, in sua assenza da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità, in mancanza nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente di ASSOCAMP – Confcommercio ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e di scioglimento di ASSOCAMP – Confcommercio.

  9. Fatto salvo quanto previsto all’art. 10, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell’Assemblea, a meno che l’Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

  10. Fatto salvo quanto oltre previsto, l’Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

  11. Il recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” è deliberato dall’Assemblea con la presenza del 30% dei suoi componenti e con una maggioranza che rappresenti il 30% dei voti presenti. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

  12. Per lo scioglimento di ASSOCAMP – Confcommercio è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

Art. 18  Giunta: composizione

  1. La GIunta di ASSOCAMP – Confcommercio è composta:

    • dal Presidente, che lo presiede;
    • da un numero massimo di sedici membri eletti dall'Assemblea. In caso di vacanza di un membro subentrerà il primo dei non eletti;
    • dal Vice Presidente Vicario, prescelto tra i membri di cui sopra.

  2. Fermo restando il numero complessivo di sedici consiglieri indicati al comma 1, su proposta del Presidente possono inoltre essere nominati come collaboratori della Giunta fino a un massimo di sette operatori associati, in possesso di esperienze e competenze di particolare rilievo.

  3. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l’intera Giunta decade e l’Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 19  Giunta: competenze

  1. La Giunta determina le direttive dell’azione di ASSOCAMP – Confcommercio, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.

  2. La Giunta, inoltre:

    1. determina le linee d'azione di ASSOCAMP – Confcommercio;
    2. su proposta del Presidente, elegge, tra i propri componenti, fino ad un massimo di sette Vice Presidenti, da scegliersi in via prioritaria tra coloro che abbiano ricoperto, almeno per la durata di un anno, un mandato all’interno della Giunta di ASSOCAMP- Confcommercio;
    3. su proposta del Presidente, nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente con delega all’Amministrazione;
    4. su proposta del Presidente, nomina e revoca il Segretario Generale, e ne stabilisce gli emolumenti;
    5. predispone ogni anno il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. La Giunta, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
    6. nomina il Direttore responsabile dell'organo di stampa di ASSOCAMP – Confcommercio e ne stabilisce gli eventuali emolumenti;
    7. dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei componenti morosi;
    8. delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di ASSOCAMP – Confcommercio;
    9. delibera l’eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
    10. delibera l'ammissione o l’esclusione come socio aderente di Associazioni Provinciali e/o Regionali autonome, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di ASSOCAMP – Confcommercio;
    11. delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
    12. promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del proprio sistema associativo;
    13. delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di ASSOCAMP – Confcommercio presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa ASSOCAMP – Confcommercio;
    14. delibera i provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente Statuto, specificandone i motivi;
    15. può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto;
    16. può conferire la rappresentanza legale ai fini dell’individuazione del “titolare” relativo alla tutela dei dati personali;
    17. può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte della Giunta, secondo modalità da essa stessa stabilite;
    18. può essere delegato dall’Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori (da intendersi queste come variazioni di carattere esclusivamente formale) che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche;
    19. esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto;
    20. nomina il Presidente Onorario il quale ha la facoltà di partecipare alle riunioni degli organi di ASSOCAMP Confcommercio;
    21. propone il nominativo del candidato alla Presidenza in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Art. 20  Giunta: modalità di convocazione e svolgimento

  1. La Giunta è convocata dal Presidente di ASSOCAMP – Confcommercio, che lo presiede, almeno una volta l'anno e tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Collegio dei Revisori dei Conti.

  2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inerzia vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Vice Presidente Vicario o un altro Vice Presidente in ordine di anzianità.

  3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, l'ordine del giorno della riunione. La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.

  4. La convocazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata, telefax o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o telefax con preavviso di almeno 3 giorni.

  5. Le sedute sono valide se risultano presenti almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

  6. Ciascun membro della Giunta ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.

  7. Le votazioni della Giunta sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti e salvo che riguardino persone fisiche o associati.

Art. 21  Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza costituito ai sensi del comma 1 dell’art 14 del presente statuto è composto dal Presidente e da un massimo di sette Vicepresidenti Al Consiglio di Presidenza sono attribuite le seguenti funzioni :

  1. cura la gestione ordinaria di ASSOCAMP Confcommercio attuando le linee di politica sindacale espresse dall’Assemblea e relazionando sempre sul suo operato la Giunta
  2. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza della Giunta alla quale riferisce alla sua prima riunione successiva per la ratifica
  3. Il Consiglio di Presidenza è regolarmente costituito ,anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, se sono presenti la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente.
  4. Il Consiglio di Presidenza adotta i provvedimenti relativi al personale comprese le assunzioni ed i licenziamenti riferendone per la ratifica alla Giunta alla sua prima riunione successiva.
Il Consiglio di Presidenza viene convocato dal Presidente con un preavviso di almeno tre giorni mediante lettera, e-mail o sms. In casi di particolari urgenze, la convocazione potrà essere effettuata senza preavviso. In quest’ultimo caso il Consiglio potrà ritenersi validamente intervenuto soltanto se vi parteciperanno tutti i componenti.

Art. 22  Presidente

  1. Il Presidente di ASSOCAMP – Confcommercio

    • rappresenta ASSOCAMP – Confcommercio ad ogni effetto di legge e statutario;
    • ha potere di firma, che può delegare;
    • viene sostituito dal Vice Presidente Vicario in caso di assenza od impedimento.

  2. Il Presidente:
    1. ha la rappresentanza politica di ASSOCAMP – Confcommercio ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
    2. ha la gestione ordinaria di ASSOCAMP – Confcommercio, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
    3. propone alla Giunta la nomina di sette Vice Presidenti, tra cui Il Vice Presidente Vicario;
    4. propone alla Giunta, tra i Vice Presidenti, la nomina del Vice Presidente con delega all’Amministrazione;
    5. propone alla Giunta la nomina e la revoca del Segretario Generale;
    6. propone al Consiglio delle Associazioni provinciali e/o regionali la nomina dei propri Presidenti;
    7. su proposta del Segretario Generale, approva l’ordinamento degli uffici;
    8. si avvale del Consiglio di Presidenza, composto dai Vice Presidenti;
    9. convoca e presiede le riunioni delle Assemblee, della Giunta e del Consiglio di Presidenza;
    10. ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di ASSOCAMP – Confcommercio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
    11. può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
    12. accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di ASSOCAMP – Confcommercio, salvo successiva ratifica da parte della Giunta;
    13. può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza o della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;
    14. può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio di Presidenza, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
    15. esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
  3. In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 23  Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di ASSOCAMP – Confcommercio è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall’Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

  2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

  3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli del sistema confederale, con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

  4. Al Collegio dei Revisori dei Conti è attribuito anche il controllo legale ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2010.

Art. 24  Collegio dei Probiviri

  1. Il sistema di garanzia statutario di ASSOCAMP – Confcommercio è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

  2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all’albo.

  3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

  4. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

  5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

  6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

  7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

    1. conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di ASSOCAMP – Confcommercio circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a ASSOCAMP – Confcommercio e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;
    2. consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di ASSOCAMP – Confcommercio.

  8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 25  Arbitrato

  1. Le controversie tra soci e ASSOCAMP – Confcommercio sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l’esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell’Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Parma. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Parma

  2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Parma.

  3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.

  4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 26  Segretario Generale

  1. Il Segretario Generale di ASSOCAMP – Confcommercio è nominato e revocato su proposta del Presidente, dalla Giunta.

  2. Il Segretario Generale se nominato:

    1. coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell’espletamento dei loro compiti;
    2. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati di cui all’art. 19, comma 2, lettera i);
    3. è il capo del personale, assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
    4. è responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici e della conservazione dei documenti;
    5. coadiuva il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento del loro mandato;
    6. può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
    7. dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all’assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta su proposta del Vice Presidente con delega per l’Amministrazione.

Art. 27  Consigli Regionali

  1. Nell'ambito delle Organizzazioni regionali di carattere generale aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” potranno essere costituite Associazioni Regionali di ASSOCAMP – Confcommercio, con il compito di armonizzare e coordinare l'attività di interesse regionale.

  2. Ciascuna Associazione Regionale costituita predispone un proprio Regolamento, che sottopone ad approvazione della Giunta di ASSOCAMP – Confcommercio.

  3. Ciascuna Associazione Regionale costituita:

    1. elegge, nel suo seno, il Presidente Regionale;
    2. può chiedere che vengano inseriti nell’ordine del giorno della Giunta di ASSOCAMP – Confcommercio tematiche inerenti provvedimenti ed iniziative regionali di interesse categoriale;
    3. esprime pareri alla Giunta di ASSOCAMP - Confcommercio sui provvedimenti e le iniziative regionali di interesse categoriale.

Art. 28  Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

  1. Il patrimonio di ASSOCAMP – Confcommercio è costituito:

    • dal fondo di dotazione dell’associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
    • dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
    • dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

  2. ASSOCAMP – Confcommercio può pregiarsi di ogni entrata derivante da:

    • le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
    • i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
    • le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a ASSOCAMP – Confcommercio;
    • ogni bene lasciato in eredità o legato;
    • ogni provento derivate dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
    • ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di ASSOCAMP – Confcommercio;
    • le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

  3. E' fatto divieto a ASSOCAMP – Confcommercio di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

  4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 29  Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario di ASSOCAMP – Confcommercio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 30  Scioglimento

In caso di scioglimento di ASSOCAMP – Confcommercio, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31  Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Il presente statuto entra in vigore con decorrenza della prima assemblea nella quale si procederà al rinnovo degli organismi di ASSOCAMP Confcommercio.

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